” I Borghi più belli d’Italia”
STATUTO
San Martino al Campo (PG) 10 luglio 2021
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA’
Art. 1
Costituzione
E’ costituita l’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia” ai sensi dello Statuto dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, in breve ANCI. Sono Fondatori l’ANCI e i seguenti Comuni: Anghiari, Apricale, Arquà Petrarca, Castel di Tora, Castelmezzano, Castiglione del Lago, Chiusa-Klausen, Cisternino, Furore, Gerace, Montefiore Conca, Monzambano, Scanno.
L’Associazione è proprietaria del marchio “I Borghi più Belli d’Italia” depositato e registrato secondo le vigenti disposizioni di legge. I Comuni, all’atto della richiesta di ammissione, devono essere associati all’ANCI. La richiesta di ammissione deve essere corredata da apposita delibera del Consiglio Comunale.
Art. 2
Scopo e durata
L’Associazione è stata costituita per tutelare, valorizzare e promuovere il grande patrimonio di arte, cultura, tradizioni, paesaggi e qualità della vita nei comuni valutati tra “I Borghi Più Belli d’Italia”, secondo parametri e criteri fissati nella Carta di Qualità e con una procedura certificata ISO9001.
La rete de “I Borghi Più Belli d’Italia” è un bene storico e culturale del Paese ed ha come oggetto e scopo di:
– Fare della bellezza l’elemento fondamentale sul quale basare lo sviluppo della comunità locale;
– Riunire e collegare in un circuito di eccellenza i Comuni che, rispondendo ai criteri stabiliti nella “Carta di Qualità”, sono classificati come “I Borghi più Belli d’Italia”;
– Costituire, per tutti i suoi membri, un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca finalizzato alla protezione, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo economico e sociale dei più belli tra gli antichi borghi del nostro Paese;
– Diffondere e valorizzare, presso l’opinione pubblica nazionale e internazionale, la conoscenza de “I Borghi Più Belli d’Italia”;
– Creare un “marchio” di originalità e armonia su cui edificare, per italiani e stranieri, nuove opportunità di offerta turistica e attraverso le quali partecipare alle attività di analoghe esperienze internazionali e di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche locali;
– Aumentare, nella società, la consapevolezza che la tutela, ìl recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico sono fattori essenziali per lo sviluppo armonico, sostenibile e durevole delle comunità e fautori di crescita economica e sociale e promotori di buona occupazione, soprattutto per i giovani, e di miglioramento della qualità della vita delle comunità.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3
Sede sociale
La sede sociale e amministrativa dell’Associazione è in Roma, Via Ippolito Nievo 61. Il cambiamento di indirizzo in Roma della sede sociale e della sede amministrativa non comporta modifiche dello Statuto Sociale.
Art. 4
Soci
I Soci dell’Associazione sono divisi in:
– Soci Ordinari
– Soci Onorari
Sono Soci Ordinari i Comuni, con un numero di abitanti nel Comune fino a 15.000 e, nel Borgo del quale si è richiesta l’ammissione, fino a 2.000, che hanno ottenuto l’ammissione all’Associazione. Se il numero degli abitanti del Comune dovesse superare, negli anni successivi all’ammissione, il limite dei 15.000, manterrà la qualifica di Socio Ordinario.
Sono Soci Onorari quegli Enti, Associazioni, Istituzioni che, per meriti particolari, il Consiglio Direttivo può ammettere nell’Associazione. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea e pagano una quota annuale di partecipazione stabilita in sede di Regolamento interno e possono recedere dandone comunicazione scritta entro il 30 settembre di ogni anno.
Per avviare l’istruttoria della pratica per l’ammissione il Comune deve versare all’Associazione, a titolo di concorso alle spese di Valutazione, un contributo stabilito annualmente dal Regolamento Interno. In caso di non ammissione il contributo non sarà rimborsato.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo e previa istruttoria del Comitato Scientifico, potranno essere ammessi all’Associazione, per un massimo di due anni, rinnovabili a norma del Regolamento Interno con pari diritti e obblighi dei Soci Onorari, anche i centri storici, parti di essi o frazioni delle grandi città d’arte e di cultura italiane, solo una per regione, come “Borgo Ospite”.
TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5
Organi
Organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
Gli Organi Sociali si riuniscono normalmente a Roma presso la sede dell’ANCI Nazionale o presso la sede sociale. Per esigenze particolari possono essere convocati, a rotazione, anche presso sedi diverse da quella sociale.
Le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo possono essere svolte in videoconferenza e sono valide a tutti gli effetti purchè registrate.
Art. 6
L’Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell’anno precedente e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e tutte le volte in cui ciò è richiesto da almeno un decimo dei Soci, a norma del Codice Civile.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, diretta a ciascun socio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente rappresentante il Comune con maggiore anzianità di affiliazione.
L’Assemblea dei Soci :
– Elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza, salvo diversa decisione assunta con il voto favorevole di 3/5 dei presenti, il Presidente Nazionale dell’Associazione tra i rappresentanti dei Comuni (Sindaco o suo delegato o da persona da lui designata) o tra coloro che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno cinque anni continuativamente;
– Elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza, salvo diversa decisione assunta con il voto favorevole di 3/5 dei presenti, il Consiglio Direttivo.
– Approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo;;
– Approva il programma annuale delle attività;
– Approva la Carta di Qualità;
– Approva modifiche allo Statuto se necessario;
– Approva contestualmente al Bilancio Preventivo, il compenso annuale da corrispondere al Coordinatore del Comitato Scientifico, al Direttore, al Tesoriere, al Revisore Unico dei Conti, al personale dipendente e agli eventuali consulenti e/o collaboratori occasionali, nonché può decidere di assegnare un gettone di presenza ai componenti del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni dei due Organi, purché compatibili con le normative vigenti. L’entità e le modalità di erogazione sono disciplinate da apposito Regolamento, purché compatibili con le normative vigenti.
– Approva il Regolamento interno per le indennità di missione e le trasferte;
– Approva il Regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente.
– Il verbale di ogni Assemblea viene conservato agli atti e comunicato a tutti i soci.
Ogni socio ha diritto a un voto. I Comuni sono rappresentati dal Sindaco in carica o da un suo delegato o da persona da lui designata. Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe di soci.
L’Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. La prima e la seconda convocazione potranno avvenire nella stessa giornata con un intervallo di almeno tre ore. In seconda convocazione la deliberazione è valida, con la maggioranza dei voti degli intervenuti e con la presenza di almeno il 10% dei soci.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da:
– Il Presidente dell’Associazione che lo presiede;
– da 15 a 17 componenti eletti dall’Assemblea in rappresentanza di regioni che abbiano almeno 10 borghi associati o un milione di abitanti.
– un componente indicato dall’ANCI.
I membri eletti dall’Assemblea rappresentano i Comuni associati. I Comuni associati sono rappresentati dal Sindaco del Comune o da suo delegato o da persona da lui designata.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Direttore, il Tesoriere, ed i Coordinatori delle regioni non rappresentate nel Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
– Nomina, su proposta del Presidente dell’Associazione, il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore, il Direttore e il Tesoriere. Le nomine durano al massimo cinque anni e possono essere revocate, su proposta motivata del Presidente dell’Associazione, in qualsiasi momento.
– Stabilisce gli indirizzi generali e la politica di bilancio e assicura il regolare andamento della gestione dell’Associazione.
– Propone all’Assemblea il programma annuale delle attività, il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo da approvare, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno.
– Ha il compito di stimolare e promuovere tutte le iniziative per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali.
– Vigila sul rispetto della “Carta di Qualità” da parte dei Soci.
– Detta gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la “Carta di Qualità” dell’Associazione.
– Stabilisce e aggiorna i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l’ammissibilità all’Associazione.
– Fissa i criteri e determina gli indirizzi, cui deve attenersi il Comitato Scientifico, per la verifica periodica delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per la permanenza nell’Associazione
– Può proporre all’Assemblea il numero massimo annuale dei soci da ammettere all’Associazione.
– Può proporre all’Assemblea, annualmente, una quota aggiuntiva alle quote sociali, non superiore al 30% delle stesse, da destinare al potenziamento dei servizi promozionali dell’Associazione.
– Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Il consigliere che, senza valido motivo, si sia assentato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in prima e seconda convocazione anche nella stessa giornata con intervallo di almeno un’ora. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno sei componenti tra cui il Presidente o un Vice Presidente.
I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.
Le riunioni possono essere svolte in modalità telematica e saranno valide a tutti gli effetti, come se svolte di presenza.
Ha competenza residuale in tutte le materie che non sono attribuite dal presente Statuto, al Presidente e all’Assemblea.
Art. 8
Il Presidente
Il Presidente, che dura in carica 5 (cinque) anni con possibilità di rinnovo, promuove l’attività dell’Associazione, ha la rappresentanza legale, convoca e presiede tutte le riunioni dell’Associazione; inoltre:
– Nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, uno o più Vice Presidenti, di norma in rappresentanza delle varie aree geografiche ai quali può conferire delega su specifiche materie.
– Intrattiene le relazioni con le Associazioni dei Borghi più belli degli altri Paesi europei e non, al fine di concertare azioni comuni e di rispondere al medesimo obiettivo di salvaguardia del paesaggio culturale ed ambientale;
– Intrattiene le relazioni con le Associazioni, con gli enti morali e culturali che si occupano di tutelare e valorizzare il paesaggio e l’eredità culturale dell’Italia minore, e in generale con tutti coloro, comprese le organizzazioni imprenditoriali ed economiche, che possono favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
– Promuove azioni di concertazione con le organizzazioni economiche, gli Enti Locali, le Regioni, le istituzioni dello Stato e della U.E., per favorire lo sviluppo economico e migliorare le condizioni di vita della popolazione.
– In caso di impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano in ordine all’entrata del Comune di cui è rappresentante a far parte dell’Associazione.
Al Presidente spetta un’indennità di carica lorda pari a quella di un sindaco di un comune con popolazione compresa tra i 3001 e 5.000 abitanti rivalutata ogni 3 anni secondo l’andamento dell’inflazione.
TITOLO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 9
Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da quattro membri, compreso il suo Coordinatore, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione. Cessa dalle funzioni con la decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico, sulla scorta degli indirizzi generali, può proporre al Consiglio Direttivo strategie di promozione e sviluppo dell’Associazione.
Propone annualmente al Consiglio Direttivo il programma di visite di valutazione sulla base delle istruttorie tecnico-amministrative effettuate sulle domande di candidature da parte dei Comuni e verificate dal Responsabile del Controllo di Qualità.
Spetta, sulla base del programma di valutazione approvato annualmente, il compito di effettuare sopralluoghi presso i comuni che abbiano fatto richiesta di ammissione al fine di verificare l’esistenza dei requisiti previsti dalla Carta di Qualità.
Tutte le istruttorie di ammissione ed esclusione devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo per la deliberazione.
Ai componenti del Comitato Scientifico spetta una indennità, fissata dal regolamento interno, per ogni missione finalizzata alle perizie, più il rimborso delle spese sostenute anche per la partecipazione alle riunioni.
Al Coordinatore non spetta l’indennità di missione.
Il Comitato Scientifico, su proposta del Coordinatore e approvata dal Consiglio Direttivo, può essere allargato alla partecipazione di esperti, accademici e professionisti che possano contribuire a definire e sviluppare attività strategiche finalizzate al ripopolamento, alla tutela e alla rigenerazione urbana e sociale dei Borghi più belli d’Italia. La partecipazione non comporta l’erogazione di indennità. E’ previsto il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato Scientifico e/o a iniziative da esso promosse.
Art. 10
Il Direttore
Svolge funzioni di responsabile organizzativo e delle relazioni di supporto al Consiglio Direttivo e al Presidente, cura l’attuazione e realizzazione dei piani e dei programmi decisi dai due organi.
Intrattiene relazioni, su mandato del Presidente, con i partner scelti dal Consiglio Direttivo al fine dello sviluppo e la realizzazione delle iniziative.
Su delega del Presidente rappresenta l’Associazione in manifestazioni pubbliche.
Coordina e organizza le attività dell’Associazione.
E’ responsabile del controllo di qualità.
Svolge funzioni di collegamento tra gli organi dell’Associazione e i Comuni associati.
Coordina ed è responsabile della struttura tecnico amministrativa.
Art. 11
Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell’Associazione, ha la delega per le operazioni finanziarie e predispone la proposta del Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Al Tesoriere compete un compenso annuale il cui ammontare viene proposto dal Consiglio Direttivo e determinato dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 12
Il Revisore Unico
Il Revisore Unico è eletto dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e dura in carica tre anni dalla data di nomina e può essere rinnovato per ulteriori tre anni. Deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; è rieleggibile ed è scelto fra persone estranee all’Associazione. Il Revisore Unico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Il Revisore Unico ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza periodica di cassa e di predisporre la relazione annuale al Bilancio Consuntivo e al Bilancio di Previsione da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il Revisore Unico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se invitato dal Presidente.
Art. 13
Articolazione regionale
In ciascuna regione, nella quale siano presenti almeno cinque comuni associati, è costituito il coordinamento regionale dei Borghi più belli d’Italia. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo per la costituzione del coordinamento la rete regionale può aggregarsi ad altra rete di una regione limitrofa per costituire un coordinamento interregionale. Ne fanno parte i rappresentanti legali dei borghi dei comuni associati o loro delegati, che eleggono un coordinatore, che a sua volta può nominare uno o più vicecoordinatori.
Il coordinatore resta in carica cinque anni e, di norma, l’elezione si tiene nei sei mesi antecedenti alla scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Nelle regioni dove sono presenti almeno 5 Comuni associati si possono costituire associazioni purchè partecipate dalla maggioranza dei Comuni soci, o forme giuridiche analoghe più adatte a perseguire le finalità associative nello specifico territorio regionale, purché in conformità alle disposizioni normative sulle partecipate.
Il Consiglio Direttivo, preventivamente, autorizza la costituzione delle associazioni regionali e ne approva lo statuto e le relative modifiche. Ogni atto delle associazioni regionali avente rilevanza esterna e/o che assume impegni finanziari superiori a 5.000 euro, deve essere comunicato al Consiglio Direttivo. La presa d’atto del Consiglio Direttivo è finalizzata alla verifica del rispetto formale dei limiti di competenza delle rispettive associazioni regionali, non costituisce, pertanto, in alcun modo, assunzione di responsabilità relativamente al contenuto od agli effetti di tali atti.
Nei coordinamenti interregionali, il vicecoordinatore (o almeno uno dei vicecoordinatori) dovrà essere espressione di una regione diversa da quella che ha espresso il coordinatore.
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Art. 14
Quote e Finanziamenti
Tutti i soci hanno l’obbligo di versare all’Associazione una quota annuale il cui importo è fissato ogni tre anni dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo secondo scaglioni riferiti al numero di abitanti del Comune alla data del 31 dicembre dell’anno precedente :
- a) Fino a 250 abitanti
- b) da 251 a 500 abitanti
- c) da 501 a 1.000 abitanti
- d) da 1.001 a 3.000 abitanti
- e) da 3.001 a 5.000 abitanti
- f) da 5.001 a 8.000 abitanti
g ) da 8.001 a 15.000 abitanti
- h) oltre 15.000 abitanti ai termini dell’art.4 dello Statuto
Le quote dovranno essere versate, entro il 30 giugno di ciascun anno. Le quote di ammissione dovranno essere versate non oltre i 90 giorni dalla data di formalizzazione dell’ammissione all’Associazione. Il Comune che viene ammesso entro il 30 agosto, versa l’intera quota associativa spettante per l’anno in corso; dopo tale data versa nella misura dei dodicesimi riferiti ai mesi mancanti alla fine dell’anno.
L’ Associazione può, altresì, ricevere per le proprie attività donazioni, erogazioni, contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati.
Art. 15
Collegio Arbitrale
I soci, aderendo all’Associazione, si impegnano a non adire l’autorità giudiziaria, ma a deferire al Collegio Arbitrale, composto da tre membri, uno nominato dal Consiglio Direttivo, uno dalla controparte e il Presidente del Collegio di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente Nazionale dell’ANCI, la risoluzione di eventuali controversie insorte o insorgenti con gli organi dell’Associazione o tra di loro.
Il Collegio decide previa audizione degli interessati, in qualità di arbitro pro bono et equo, con giudizio inappellabile e senza formalità di sorta.
Sono escluse dalla competenza del Collegio arbitrale le controversie legate al pagamento della quota associativa.
Art. 16
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci, contestualmente all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e decade con la decadenza del Consiglio Direttivo.
Può candidarsi alla carica di Probiviro, chi abbia ricoperto la carica di Presidente, Vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo o Direttore dell’Associazione per almeno dieci anni, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi a esse.
Si compone di cinque membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
Il Collegio dei Probiviri:
- a) controlla il rispetto delle norme statutarie, regolamentari ed etiche da parte dei Soci, degli organi dell’Associazione e dei componenti degli stessi, dei componenti del Comitato Scientifico, del Direttore, del Tesoriere, del Revisore, dei dipendenti, consulenti e collaboratori;
- b) fornisce l’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, in caso di dubbi interpretativi o di contrastanti interpretazioni fra organi, soci o strutture interne dell’Associazione; fra uno di questi e le strutture dell’Associazione;
- c) propone al Consiglio Direttivo, valutando le specifiche situazioni e con relazione motivata, la sospensione dall’Associazione dei Comuni, i cui organi vengono sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata.
Sono escluse dalla competenza del Collegio dei Probiviri le controversie che per legge o per Statuto competono al Collegio Arbitrale, di cui all’articolo precedente, o ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi membri, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Ai membri del Collegio non spetta alcuna indennità.
Il Collegio dei Probiviri, all’occorrenza, si riunisce nella sede dell’Associazione ed ha diritto al rimborso delle relative spese sostenute e documentate.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Presidente che a sua volta lo sottoporrà nella prima seduta utile al Consiglio Direttivo per l’adozione degli opportuni provvedimenti attuativi.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
Esclusione e Recesso
– I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa vengono proposti per l’esclusione alla prima Assemblea utile con provvedimento del Consiglio Direttivo, e comunque esclusi dalle iniziative dell’Associazione fino a regolarizzazione dei pagamenti stessi. La decadenza è deliberata dall’Assemblea dei Soci.
– In caso di esclusione per mancato pagamento della quota annuale, e solo per una volta, il Comune può essere riammesso, dietro richiesta espressa entro il 15 febbraio dell’anno successivo, previo pagamento della quota dell’anno precedente con un contributo straordinario determinato dal Regolamento Interno quale concorso alle spese di riattivazione.
– I Soci possono recedere dall’Associazione esprimendo tale volontà attraverso Delibera del Consiglio Comunale. Il recesso deve essere approvato entro il 30 settembre e ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.
I soci che, per due anni consecutivi, non prendono parte ad alcuna delle iniziative istituzionali promosse dall’Associazione sono dichiarati decaduti su proposta del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci.
I soci dichiarati decaduti per effetto della non partecipazione di cui al comma precedente potranno essere riammessi, su richiesta motivata e per una sola volta, dal Consiglio Direttivo.
I soci sono obbligati, pena l’esclusione dall’Associazione, di installare la prescritta cartellonistica entro un anno dall’ammissione.
– I Soci possono altresì essere esclusi, su proposta del Consiglio Direttivo e con provvedimento dell’Assemblea dei Soci, per la perdita dei requisiti di cui all’art. 2 della Carta di Qualità. I Soci sono sospesi per lo scioglimento del Consiglio Comunale, da parte del Governo Nazionale, per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata fino all’insediamento della nuova amministrazione su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri e con provvedimento dell’Assemblea dei Soci.
Art. 18
Modifiche statutarie
Per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza nell’Assemblea dei Soci di almeno i tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
Art. 19
Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati riuniti nell’Assemblea Straordinaria.
Art. 20
Norma transitoria
Nelle more della istituzione degli istituti e degli organismi individuato dal presente statuto, come ad esempio il collegio dei probiviri, le relative funzioni, in quanto compatibili, saranno svolte dal Consiglio Direttivo o dallo stesso devolute ad altre strutture od organi dell’associazione.
Art. 21
Rinvio
Per la disciplina di ciò che non è previsto nel presente Statuto e nei regolamenti, si rinvia, per quanto compatibili, alle norme del codice civile.
Il Presidente
Fiorello Primi
San Martino al Campo (PG) 10 luglio 2021
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STATUTO BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 2021