ARTICOLO 1– COSTITUZIONE
E’ costituito il Club denominato “I Borghi più Belli d’Italia” ai sensi dello Statuto dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, in breve ANCI. Il Club fa parte dell’Associazione stessa. Sono Fondatori l’ANCI e i seguenti Comuni: Anghiari, Apricale, Arquà Petrarca, Castel di Tora, Castelmezzano, Castiglione del Lago, Chiusa-Klausen, Cisternino, Furore, Gerace, Montefiore Conca, Monzambano, Scanno. Sono Promotori i Comuni che sono intervenuti all’atto costitutivo nonché quei Comuni compresi nell’elenco allegato al presente statuto.
Il Club è proprietario del marchio “I Borghi più Belli d’Italia” depositato e registrato secondo le vigenti disposizioni di legge. Per partecipare al Club i Comuni devono essere associati all’ANCI. La richiesta di ammissione deve essere corredata da apposita delibera del Consiglio Comunale.
ARTICOLO 2 – SCOPO E DURATA
La rete de “I Borghi Più Belli d’Italia” è un bene storico e culturale del Paese ed ha come oggetto e scopo:
2.1. Fare della bellezza l’elemento fondamentale sul quale basare lo sviluppo della comunità locale;
2.2. Riunire e collegare in un circuito di eccellenza i Comuni che – rispondendo ai criteri stabiliti nella “Carta di Qualità”, sono classificati come “I Borghi più Belli d’Italia” ;
2.3. Costituire, per tutti i suoi membri, un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca finalizzato alla protezione, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo economico e sociale dei più belli tra gli antichi borghi del nostro Paese;
2.4. Diffondere, presso l’opinione pubblica nazionale e internazionale, la conoscenza delle bellezze della provincia italiana;
2.5. Creare un “marchio” di originalità e armonia su cui edificare, per italiani e stranieri, nuove opportunità di offerta turistica e attraverso le quali partecipare successivamente alle attività di analoghe esperienze internazionali e di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche locali;
2.6. Rendere i pubblici poteri consapevoli della necessità di conciliare il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale con la necessità dello sviluppo economico, promuovendo l’occupazione ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, soprattutto per quanto riguarda i piccoli Comuni;
2.7. La durata del Club è illimitata.
ARTICOLO 3 – SEDE SOCIALE
La sede sociale e amministrativa del Club è in Roma, Via Ippolito Nievo 61. Il cambiamento di indirizzo in Roma della sede sociale e della sede amministrativa non comporta modifiche dello Statuto Sociale.
ARTICOLO 4 – I SOCI
I Soci del Club sono divisi in due categorie:
– Soci Ordinari
– Soci Onorari
4.1 Sono Soci Ordinari i Comuni che hanno ottenuto l’ammissione al Club. Sono Soci Onorari quegli Enti, Associazioni, Istituzioni che, per meriti particolari, il Consiglio Direttivo può ammettere al Club. I Soci Onorari hanno diritto di voto in Assemblea e pagano una quota annuale d’iscrizione pari al 30% in più di quella massima prevista per i comuni maggiori.
4.2 Affinché venga avviata l’istruttoria della pratica per l’ammissione, prevista dall’art. 10 del presente statuto, il Comune deve versare al Club, a titolo di concorso alle spese di certificazione, una somma che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo nel bilancio di previsione e portato all’approvazione dell’Assemblea. In caso di non ammissione il versamento non verrà rimborsato.
I Comuni ammessi al Club non perdono la qualità di socio se successivamente a tale ammissione la popolazione del borgo antico del Comune o della Frazione e del Comune nel suo complesso dovessero superare il numero degli abitanti previsti nella Carta di Qualità.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo e previa istruttoria del Comitato Scientifico, potranno essere ammessi al Club per un massimo di due anni, con pari diritti ed obblighi dei soci onorari, anche i Rioni delle grandi città d’arte e di cultura italiane come “Ospiti Onorari”.
ARTICOLO 5 – GLI ORGANI DEL CLUB
Gli Organi del Club sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
Gli Organi Sociali si riuniscono normalmente presso la sede sociale in Roma. Per eventi particolari possono essere convocati, a rotazione, anche presso sedi diverse da quella sociale.
ARTICOLO 6 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell’anno precedente e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutte le volte in cui ciò è richiesto da almeno un decimo dei Soci, a norma del Codice Civile.
La convocazione è fatta dal Presidente del Club, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, diretta a ciascun socio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Club e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente rappresentante il Comune con maggiore anzianità di affiliazione.
L’Assemblea dei Soci ha il potere di:
– Approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
– Nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza ;
– Nominare il Revisore Unico;
– Approvare il programma annuale delle attività;
– Approvare la Carta di Qualità;
– Apportare modifiche allo Statuto;
– Ratificare, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il compenso annuale da corrispondere al Direttore, al Tesoriere e al personale della struttura tecnico amministrativa;
– Approvare il regolamento per i rimborsi spesa e per le indennità di missione;
– Eleggere a scrutinio segreto, salvo diversa decisione assunta con il voto unanime dei presenti, il Presidente Nazionale del Club tra i rappresentanti dei Comuni (Sindaco o suo delegato o da persona da lui designata) o tra coloro che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno 5 anni continuativamente;
– Approvare il regolamento per la elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente. Il regolamento deve avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il verbale di ogni Assemblea viene conservato agli atti e comunicato a tutti i soci via PEC.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I Comuni sono rappresentati dal Sindaco in carica o da persona da lui designata. Ciascun socio non può essere portatore di più di 5 deleghe di soci.
L’Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. La prima e la seconda convocazione potranno avvenire nella stessa giornata con intervallo di almeno tre ore. In seconda convocazione la deliberazione è valida, con la maggioranza dei voti degli intervenuti. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può stabilire di corrispondere un compenso ai componenti del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni dei due Organi la cui entità e le modalità di erogazione sono disciplinate da apposito Regolamento.
ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni con possibilità di rinnovo ed è composto da:
– Il Presidente del Club che lo presiede ;
– 13 componenti eletti dall’Assemblea;
– 1 componente indicato dall’ANCI.
I membri eletti dall’Assemblea rappresentano i Comuni associati. I Comuni associati sono rappresentati dal Sindaco del Comune o da suo delegato o da persona da lui designata.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto il “Coordinatore del Comitato Scientifico”, il “Direttore”, il “Tesoriere” e il “Revisore Unico” quest’ultimo se invitato dal Presidente.
Il componente del Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea non può delegare la partecipazione in sua vece a soggetto diverso da un rappresentante del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo:
– Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore e il Tesoriere.
– Stabilisce gli indirizzi generali e la politica di bilancio ed assicura il regolare andamento della gestione del Club.
– Propone all’Assemblea il regolamento per i rimborsi spese e per le indennità di missione;
– Propone all’Assemblea il programma annuale delle attività, il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo da approvare entro il 30 giugno di ogni anno.
– Ha il compito di stimolare e promuovere tutte le iniziative per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali.
– Vigila sul rispetto della “Carta di Qualità” da parte dei Soci.
– Detta gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la “Carta di Qualità” del Club.
– Stabilisce e aggiorna i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l’ammissibilità al Club.
– Fissa i criteri e determina gli indirizzi cui deve attenersi il Comitato Scientifico, per la verifica periodica biennale o annuale delle caratteristiche e dei requisiti dei borghi associati in ordine al progresso o regresso delle qualità richieste e per la loro eventuale esclusione. Può proporre all’Assemblea il numero massimo dei soci da ammettere al Club.
– Può proporre all’Assemblea, annualmente, una quota aggiuntiva alle quote sociali, non superiore al 30% delle stesse, da destinare al potenziamento dei servizi promozionali del Club.
– Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Il consigliere che, senza valido motivo, si sia assentato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è considerato dimissionario. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in prima e seconda convocazione anche nella stessa giornata con intervallo di almeno un’ora. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno sei componenti tra cui il Presidente o un Vice Presidente.
– Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore.
– Il Consiglio Direttivo può individuare Coordinatori Regionali o Interregionali per agevolare l’attività organizzativa. Questi ultimi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
– Tenta la risoluzione, in via preliminare, delle eventuali controversie insorte o insorgenti tra gli organi del Club e/o gli associati.
– Sono di competenza del Consiglio Direttivo, inoltre, tutte le competenze non specificamente attribuite dal presente Statuto all’Assemblea o al Presidente.
Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.
ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, che dura in carica 5 (cinque) anni con possibilità di rinnovo, promuove l’attività del Club, ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede tutte le riunioni del Club.
– Nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, tre Vice Presidenti, di norma in rappresentanza delle tre aree geografiche (Nord, Centro e Sardegna, Sud e Sicilia), ai quali può conferire delega su specifiche materie.
– Intrattiene le relazioni con le associazioni dei Borghi Più Belli degli altri Paesi europei e non, al fine di concertare azioni comuni e di rispondere al medesimo obiettivo di salvaguardia del paesaggio culturale ed ambientale;
– Intrattiene le relazioni con le Associazioni, con gli enti morali e culturali che si occupano di tutelare e valorizzare il paesaggio e l’eredità culturale dell’Italia minore, e in generale con tutti coloro – comprese le organizzazioni imprenditoriali ed economiche – che possono favorire il raggiungimento degli obiettivi del Club.
– Promuove azioni di concertazione con le organizzazioni economiche, gli Enti Locali, le Regioni, le istituzioni dello Stato e della U.E., per favorire lo sviluppo economico e migliorare le condizioni di vita della popolazione.
– In caso di impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano in ordine all’entrata del Comune, di cui è rappresentante, a far parte del Club.
Al Presidente spetta una indennità di carica lorda pari a quella di un sindaco di un comune con popolazione compresa tra i 3001 e 5.000 abitanti rivalutata ogni 3 (tre) anni secondo l’andamento dell’inflazione, ridotta del 50% ,qualora percepisca altra indennità per carica pubblica.
ARTICOLO 9 – IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da 4 membri nominati dal Consiglio Direttivo più il Presidente del Club. Dura in carica 5 (cinque) anni, con possibilità di rinnovo, e comunque cessa dalle funzioni con la decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico, sulla scorta degli indirizzi generali e della politica di bilancio definiti dal Consiglio Direttivo e votati dall’Assemblea, elabora le strategie di promozione e sviluppo del Club. Istruisce le pratiche per le candidature di ammissione dei Comuni nonché quelle di dimissione ed esclusione di quei Comuni soci che non soddisfano più i criteri stabiliti nella Carta di Qualità.
Spetta allo stesso Comitato Scientifico il compito di effettuare sopralluoghi presso i Comuni che abbiano fatto richiesta di ammissione al Club, al fine di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti.
Il Coordinatore del Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza su proposta del Presidente del Club. Tutte le istruttorie di ammissione, dimissioni ed esclusione devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo per la deliberazione.
Ai componenti del Comitato Scientifico, escluso il Presidente del Club, spetta un compenso, fissato dal regolamento interno, per ogni giornata di missione finalizzata alle perizie più il rimborso delle spese sostenute e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.
ARTICOLO 10 – IL DIRETTORE
Svolge funzioni di responsabile organizzativo e delle relazioni di supporto del Consiglio Direttivo e del Presidente, cura l’attuazione e realizzazione dei piani e dei programmi decisi dai due organi.
Intrattiene relazioni con i partner scelti dal Consiglio Direttivo al fine dello sviluppo e la realizzazione delle iniziative promosse in favore e su richiesta del Club e dei Comuni Soci.
Su delega del Presidente può rappresentare il Club in manifestazioni pubbliche.
Coordina e organizza attività idonee alle realizzazioni di guide, pubblicazioni, eventi e della comunicazione.
Svolge funzioni di collegamento tra gli organi del Club e i Comuni associati.
Coordina ed è responsabile della struttura tecnico amministrativa.
Al Direttore compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di previsione e rivalutato ogni 3 (tre) anni secondo l’andamento dell’inflazione. Dura in carica 5 (cinque) anni con incarico rinnovabile.
ARTICOLO 11 – IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria del Club, ha la delega per le operazioni finanziarie e predispone la proposta dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Al Tesoriere compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di previsione e rivalutato ogni 3 (tre) anni secondo l’andamento dell’inflazione. Dura in carica 5 (cinque) anni con incarico rinnovabile.
ARTICOLO 12 – IL REVISORE UNICO
Il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e dura in carica tre anni dalla data di nomina e può essere rinnovato per ulteriori tre anni. Deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; è rieleggibile ed è scelto fra persone estranee all’Associazione. Il compenso del Revisore Unico è determinato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina, relativamente al periodo della durata del suo ufficio. Il Revisore Unico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Il Revisore Unico ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza periodica di cassa e di predisporre la relazione annuale al bilancio consuntivo e al bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il Revisore Unico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se invitato dal Presidente.
ARTICOLO 13 – QUOTE E FINANZIAMENTI
Tutti i soci hanno l’obbligo di versare al Club una quota associativa annuale il cui importo è fissato ogni tre anni dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo secondo scaglioni riferiti al numero di abitanti del Comune alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente:
- a) Fino a 250 abitanti
- b) da 251 a 1.000 abitanti
- c) da 1.001 a 3.000 abitanti
- d) da 3.001 a 5.000 abitanti
- e) da 5.001 a 7.000 abitanti
f ) da 7.001 e oltre
Le quote dovranno essere versate, entro il 30 giugno di ciascun anno. Le quote di ammissione dovranno essere versate non oltre 90 giorni dalla data di formalizzazione dell’ammissione al Club. Il Comune che viene ammesso a far parte del Club entro il 30 agosto, versa l’intera quota associativa spettante per l’anno in corso; dopo tale data versa nella misura dei dodicesimi riferiti ai mesi mancanti alla fine dell’anno. Le quote possono essere modificate in fase di approvazione del bilancio di previsione su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Club può, altresì, ricevere per le proprie attività donazioni, erogazioni, contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati.
ARTICOLO 14 – CLAUSOLA ARBITRALE
I soci, aderendo al Club, si impegnano a non adire l’autorità giudiziaria la risoluzione di eventuali controversie insorte o insorgenti con gli organi del Club o tra di loro, ma a deferire al Collegio Arbitrale, composto da tre membri, uno nominato dal Consiglio Direttivo, uno dalla controparte e il Presidente del Collegio di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell’ANCI Nazionale.
Il Collegio decide previa audizione degli interessati, in qualità di arbitro pro bono et equo, con giudizio inappellabile e senza formalità di sorta.
ARTICOLO 15 – ESCLUSIONE E RECESSO
– I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa di cui all’art. 13, vengono proposti per l’esclusione alla prima assemblea utile con provvedimento del Consiglio Direttivo, e comunque esclusi dalle iniziative del Club fino a regolarizzazione dei pagamenti stessi. La decadenza è deliberata dalla Assemblea dei Soci.
– I Soci possono altresì essere esclusi dal Club per gravi motivi e in particolare per la perdita dei requisiti di cui all’art.2, della Carta di Qualità, sempre su proposta del Consiglio Direttivo e con provvedimento dell’Assemblea dei Soci.
– I Soci possono recedere dal Club esprimendo tale volontà attraverso delibera del Consiglio Comunale. Il recesso deve essere adottato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre ed ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.
I soci che, per due anni consecutivi, non prendono parte ad alcuna delle iniziative istituzionali del Club (Assemblea nazionale, Festival nazionale ed iniziative riconosciute dal Club di livello nazionale) vengono dichiarati decaduti su proposta del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci..
I soci sono obbligati, pena l’esclusione dal Club, di installare la cartellonistica del club entro un anno dall’ammissione.
ARTICOLO 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza nell’Assemblea dei Soci di almeno i tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
ARTICOLO 17 – SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati riuniti in Assemblea dei Soci.
Il Presidente
Fiorello Primi
ROMA 07/11/2015